Statuto
UNIVERSITA' AGRARIA DI COLLELUNGO SABINO
Frazione del Comune di CASAPROTA (RI)
S T A T U T 0 U N I V E R 5 1 T A R 1 0
TITOLO 1
PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO
CAPO 1
LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO
ART. 1
La Comunità frazionale
1) L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità
frazionale di Collelungo Sabino l'effettiva partecipazíone all'attività politica ed
amministrativa della U.A. di Collelungo.
2) Nella cura degli interessi della popolazione amministrata gli organi dell'Universítà
Agraria assicurano la promozione in senso generale dei valori culturali, sociali,
economici e politici, nonchè di quelli che costituiscono il suo patrimonio di storia e di
tradizioni, operando affinchè esso conservi nel processo di sviluppo e rinnovamento, ,i
valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri
della società civile che la compone.
3) Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità frazíonale,
gli organi dell'U.A. curano, tutelano ed accrescono le risorse ambientali e naturali che
ne caratterizzano il territorio ed assumono tutte le iniziative necessarie per renderle '
fruibili dai cittadini, anche per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.
4) La comunità frazíonale esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano, le
forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dal presente Statuto e dalla
Legge; le scelte con le quali cura i propri interessi fondamentali; gli indirizzi per
l'esercizio delle funzioni con cui persegue i propri fini.
ART« 2
L'autonomia
1) Dominio collettivo di Colle lungo di Collelungo gode dell'autonomia prevista dalla Legge, e tale
autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i
Regolamenti, dell'ordinamento generale dell'Amministrazione.
9) Della sua autonomia Dominio collettivo di Colle lungo si avvale per il perseguimento dei propri
fini
istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alle quali
provvede nel rispetto delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.
ART. 3
Lo Statuto
1) Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio della
autonomia normativa ed organizzativa del Dominio collettivo di Colle lungo nell'ambito dei principi
fissati dalla Legge.
2) Lo Statuto, liberamente formato dagli organi elettivi costituisce la fonte normativa
che determina l'ordinamento generale del Dominio collettivo di Colle lungo e ne indirizza e
regolamenta
i procedímentí e gli atti secondo il principio della legalità e della trasparenza.
3) Le funzioni degli organi elettivi e dell'organízzzione amministrativa sono esercitate
in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai
regolamenti nell'ambito della Legge.
4) La conoscenza dello Statuto e dei Regolamenti da parte dei cittadini sarà curata nelle
forme previste dal successivo titolo
CAPO II
L'UNIVERSITA' AGRARIA DI COLLELUNGO
ART. 4
Il ruolo
1) L'Amminístrazione esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo
Statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento.
2) Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire nel loro
complesso i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il
funzionamento della propria organizzazione per soddisfarli.
3) Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità e
pari opportunità ai cittadini e per tutelare i diritti fondamentali ispirando la sua
azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici
e sociali esistenti nella comunità frazionale.
4) Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del
sistema delle autonomie, sia per l'esercizio associato di funzioni e servizi con il fine
di conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nelle gestioni, sia per
ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate, da parte del maggior
numero possibile di cittadini, sia per rendere economico e perequato l'eventuale concorso
finanziario richiesto per usufruire delle stesse realizzazioni.
5) Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in
ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da
vocazioni economiche, territoriali e sociali comuni, integrando la loro azione attraverso
il confronto dei rispettivi programmi, rendendo armonico il processo complessivo di
Sviluppo.
6) Promuove la realizzazione di livelli occupazionali, coopera con le altre realtà locali
per eliminare la disoccupazione specie a livello frazionale.
ART. 5
Le funzioni
1) Dominio collettivo di Colle lungo di Collelungo, istituzione autonoma nell'ambito delle autonomie
locali, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi precipui della comunità frazionale
con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.
2) Dominio collettivo di Colle lungo cura gli interessi agricoli, zootecnici e di conservazione dei
valori ambientali e naturalistici dell'intero territorio frazionale. In particolare
rappresenta la totalità dei cittadini della frazione in materia di esercizio degli usi
civici sui terreni di proprietà demaniale o soggetti ai sensi della Legge 16 Giugno 1927, n.
1766 e del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.
3) Nell'ambito delle proprie competenze cura la valorizzazione e la conservazione del
patrimonio boschivo, promuovendo l'adozione delle moderne tecniche silvicole di
coltivazione e rinnovamento anche ai fini dello sviluppo dell'occupazione e
dell'imprenditoria locale e per la utilizzazione anche turistica del patrimonio boschivo.
4) E' direttamente interessata alla difesa del suolo, alla regolazione dei corsi d'acqua,
e per tale materia, come per le altre, partecipa in collaborazione con il Comune di
Casaprota, la Provincia, la Comunità Montana del Turano, sulla base di specifici
programmi, alle attività connesse.
5) La eventuale gestione di tali attività ed opere, avviene attraverso le forme previste
per i servizi pubblici dalla Legge 8.6.1990, n. 142.
6) 1 terreni di uso civico costituenti tra l'altro il patrimonio dell'Ente, sono aperti
all'uso di tutti i cittadini della frazione, in conformità delle leggi e dei regolamenti.
Le condizioni di accesso al godimento collettivo dei beni e le modalità del godimento
medesimo saranno stabilite da apposito regolamento.
ART. 6
Gli utenti
All'esercìzio dell'uso civico sul territorio di competenza del Dominio collettivo di Colle lungo di
Collelungo hanno diritto:
~ i cittadini naturali di Collelungo;
~ coloro che vi risiedono stabilmente esercitando perciò il diritto di voto nelle sezioni
elettorali della frazione.
ART. 7
L'attività amministrativa
1) L'attività amministrativa dell'Ente deve essere informata ai principi della
partecipazione, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti.
2) Tale attività viene regolata da apposite norme del presente Statuto e dai regolamenti,
in attuazione delle norme stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
ART. 8
Caratteristiche costitutive
1) 1 confini geografici che delimitano la superficie dei territorio attribuito all'Ente,
definiscono la circoscrizione sulla quale la stessa esercita le sue funzioni ed i suoi
poteri. Essi sono costituiti dal territorio della frazione di Collelungo e confinano con
il residuo territorio del Comune di Casaprota, Poggio S. Lorenzo, Montenero e Frasso.
ART. 9
Sede e segni distintivi
1) La Sede dell'Ente è posta in Collelungo S., Via della Parrocchia n. 3 e può essere
modificata solo con atto del Consiglio d'Amministrazione.
2) Dominio collettivo di Colle lungo ha un proprio stemma rappresentato da l'effige di S. Clemente
con
ancora inserita in ellisse e con le seguenti parole scritte circoscritte Vatrono di
Collelungo".
CAPO III
LA POTESTA' REGOLAMENTARE
ART. 10
I regolamenti
1) 1 regolamenti costituiscono atti fondamentali dell'Ente, e sono formati ed approvati
dal Consiglio dì Amministrazione al quale spetta la competenza esclusiva di modificarlì od
abrogarli. Nel caso di abrogazione deve essere contestuale l'approvazione del nuovo
regolamento.
2) La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e nell'ambito delle leggi e
dello statuto, ed i regolamenti devono essere coordinati tra loro.
3) 1 regolamenti, una volta esecutivo l'atto che li approva, sono pubblicati per quindici
giorni all'albo dell'Ente, ed entrano in, vigore il giorno successivo all'ultimo di
pubblicazione.
TITOLO II
ELEZIONI ED ORGANI ELETTIVI
CAPO i
ORDINAMENTO
ART» Il
Norme generali
1) Sono organi del Dominio collettivo di Colle lungo di Collelungo S. il Consiglio di
Amministrazione,
la Giunta Esecutiva ed il Presidente.
2) Spettano agli organi suddetti le funzioni di rappresentanza della comunità e la
realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dalla legge e dallo statuto.
3) La legge e lo statuto -regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra organi
per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della comunità.
ART. 12
Elezioni
1) Le elezioni per il rinnovo del Presidente del Consiglio d'Amministrazione si svolgono a
norma della Legge elettorale vigente per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti (legge 81/93 e successive modifiche ed integrazíonì) e sono indette con
deliberazione della Giunta Regionale del Lazio. la data di svolgimento delle elezioni è
fissata con apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
2) L'elettorato attivo è concesso a tutti gli utenti di cui all'art. 6 dello Statuto
iscritti nelle liste elettorali della Frazione di Collelungo e del Comune di Casaprota,
aggiornate alla data delle elezioni.
3) Sono eleggibili a Presidente e Consiglieri del Dominio collettivo di Colle lungo (utenti di cui
all'art. 6 dello Statuto ìscrittì nelle liste elettorali).
CAPO II
IL CONSIGLIO DI AMMINISTARZIONE
Art. 13
Ruolo del Consiglio di Amministrazione
il Consiglio di Amministrazione è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza
diretta della comunità frazionale dalla quale è eletto.
2) Spetta al Consiglio di Amministrazione di individuare ed interpretare gli interessi
generali della comunità e di stabilire in relazione ad essi gli indirizzi che guidano e
coordinano l'attività dell'amministrazione e gestione operativa.
3) Le attríbuzioni generali del Consiglio di Amministrazione sono esercitate nelle forme
previste dal presente statuto. Il Consiglio è composto da 12 membri e ha una durata di
anni quattrosono stabiliti e regolati dalla Legge, continua, dopo l'indizione dei comizi
elettorali, ad adottare gli attì urgenti ed ímprorogabili, fino alla proclamazione dei
nuovi eletti.
4) Il Consiglio di Amministrazione determina l'iD'dírizzo ed esercita il controllo
politico-amministrativo.
ART. 14
Competenze
1) il Consiglio di Amministrazione ha competenza riguardo i seguenti atti: a) lo statuto,
i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi; b) i programmi, le relazioni
previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi di opere pubbliche, i
bilanci e le relative variazioni, i conti consuntivi; c) la disciplina dello stato
giuridico ed economico del personale, le piante organiche e le relative variazioni; d) le
convenzioni e la costituzione di forme associative e le loro modificazioni; e)
l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni ed aziende
speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione a società di capitale,
l'affidamento di attività e servizi mediante concessione; f) la contrazione di mutui, le
spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi. le locazioni di immobili, la
sommínistrazione e fornitura di beni e servizi; g) gli acquisti e le alienazioni
immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni; h) la nomina, la
designazione e la revoca di propri rappresentanti presso enti,,aziende, istituzioni ed
organismi di competenza dell'ente od ai quali esso partecipa. Tali nomine debbono essere
effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta o dal termine di scadenza del
precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell'art. 36,
comma V, della Legge 142/90.
ART. 15
Giunta d'Amministrazione
1) La Giunta è l'organo di governo del Dominio collettivo di Colle lungo.
2) impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della
efficienza.
3) Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggíungímento degli obiettivi e delle
finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti
fondamentali approvati dal Consiglio d'Amministrazione.
4) Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio di Amministrazione.
ART.16
Elezione e prerogative.
1) La Giunta è nominata dal Presidente nei termini e con le modalità stabilite dalla
Legge, in occasione della presentazione di un documento programmatico alla prima adunanza
del Consiglio dopo l'elezione.
2) Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo Status del
componenti l'Organo e gli Istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla
Legge.
3) oltre ai casi di incompatibilità previstí al comma 2, non possono contemporaneamente
far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti l'adottante e l'adottato, i
fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.
4) Il Presidente e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica
fino all'insediamento dei successori.
ART. 17
Composizione.
1) La Giunta è composta dal Presidente e da n. 2 Assessori, di cui esso é, altresi, Vice
Presidente.
2) I due Assessori potranno essere nominati tra cittadini non Consiglieri, purchè
eleggibíli ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e
competenza amministrativa.
3) Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio senza diritto di voto, per illustrare
argomenti concernenti la propria delega.
ART. 18
Funzionamento della Giunta.
1) La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente che stabilisce l'ordine del giorno,
tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2) Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa;
ART. 19
Attribuzioni.
1) Alla Giunta compete l'adozione di tutti gli atti di Amministrazione e gestione a
contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonchè di tutti gli atti che per la loro
natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza
esclusiva del Consiglio.
2) La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi
generali con i quali si indìca lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i
criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici neìl'esercizio delle proprie competenze
gestionali ed
esecutive loro attribuìte dalla Legge e dallo Statuto.
3) La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzione di Governo: a) propone al
Consìglio i Regolamenti. b) approva progetti, programmi esecutìvi, disegni attuatìvi dei
programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di
bilancio, che non siano attribuiti al Presidente o al Segretario. e) elabora linee di
indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle
determinazioni del Consiglio; d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo
con gli Organi di partecipazione; e) elabora e propone al Consiglio criteri per la
determinazione delle ,tariffe; f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e
riservate; 9) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita
commìssione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale non
riservati al altri organi; h) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni,
contributi sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone; i) dispone
l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni; 1) autorizza il Presidente a stare in
giudizio come attore o convenuto ed approva transazìonì; M) fissa la data di convocazione
per i referendum consultivi e costituisce l'Ufficio comunale per le elezioni, cui è
rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento; n) può concludere accordi con i
soggetti interessati al fine dì determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale; o) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi,
funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite
dalla Legge e dallo Statuto al altro Organo;
p) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla
competenza normativa del Consiglio;
q) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei
programmi.
3) La Giunta, altresì, nell'esercizío di attribuzioni organizzatorie: a) decide in ordine
a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali
dell'Ente. b) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli
standars ed i carichi funzionali dì lavoro per misurare la produttività dell'apparato,
sentito il Segretario; c) determina i misuratori ed i modelli di rìlevazione del controllo
interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il Revisore del conto.
ART. 20
Prerogatìve e compiti dei Consiglieri
1) 1 Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione.
2) 1 Consiglierì rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di
mandato, con piena libertà di voto e dì opinione. Sono responsabili dei voti che esprimono
sui provvedimenti deliberati dal Comitato.
3) ogni Consigliere con la procedura stabilita dal regolamento ha diritto di: - esercitare
l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa
del Comitato; - presentare all'esame del Comitato interrogazioni, mozioni, proposte di
risoluzione.
4) ogni Consigliere con le modalità stabilite dal regolamento ha diritto di ottenere: ~
dagli Uffici tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato; -
dal Segretario copie di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del
suo mandato, in esenzione di spese. Il Consigliere ha l'obbligo di conservare il segreto
sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla Legge.
5) Le dimissioni dalla carica sono i presentate dai Consiglieri al Presidente, per
iscritto e vengono inserite nell'ordine dei giorno della prima adunanza del Comitato.
6) I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio di
Amministrazione, continuano ad esercitare gli eventuali incarichi esterni loro attribuiti,
fino alla nomina dei successori.
. 7) 1 Consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive, senza
giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di
Amministrazione nelle forme previste dal regolamento.
ART. 21
Norme generali di funzionamento
1) Le norme generali di funzionamento del Consiglio di Amministrazione e della Giunta sono
stabilite dal regolamento secondo quanto dispone il presente Statuto.
2) il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o dal suo
sostituto, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.
3) La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene fatta dal Presidente con avvisi
scritti, da far pervenire al domicilio, inserendo all'ordine del giorno le questioni
richieste.
4) L'avviso per le sedute ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve
pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata.
5) il Consiglio di Amministrazione è convocato d'urgenza, quando vi siano motivi urgenti
ed indilazionabili, nel qual caso l'avviso, con il relativo elenco, può pervenire 24 ore
prima della data fissata.
6) ogni deliberazione si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza dei voti. Le
votazione sono effettuate di norma con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono
limitate alle deliberazioni concernenti persone.
7) Le sedute del Consiglio di Amministrazione, sono pubbliche salvo nei casi in cui,
secondo il regolamento, esse devono essere segrete.
CAPO III
IL PRESIDENTE
ART. 22
Ruolo e funzioni
1) il Presidente è ilCapo dell'Ammìnistrazione ed in tale veste rappresenta
la comunità. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e fissandone l'ordine del
giorno, nomina il Vice Presidente e la Giunta di Amministrazione.
2) Quale Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'ínterprete ufficiale degli
indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il regolamento. Tutela le
prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
Sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con
la collaborazione del Segretario.
3) Il Presidente è garante del rispetto della Legge, dell'attuazione dello Statuto,
dell'osservanza dei regolamenti.
ART. 23
Rappresentanza e coordinamento
Il Presidente rappresenta Dominio collettivo di Colle lungo di Collelungo in tutti gli atti di
rilevanza esterna e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali ed
amministrativi come attore o convenuto.
2) Coordina l'attività dell'Amministrazíone ed impartisce direttive al Segretario in
ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla gestione amministrativa.
ART. 24
Il Vice Presidente
1) Il Vice Presidente è nominato dal Presidente fra gli Assessori con espressa indicazione
e qualificazione; sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento, in tutte le
funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamenti.
2 ) Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, ne
esercita temporaneamente tutte le funzioni il Consigliere più anziano di età.
ART. 25
Poteri di ordinanza
1) Il Presidente quale capo dell'Amministrazione, ha il potere di emettere ordinanze,
decreti, autorizzazioni per disporre l'osservanza da parte dei cittadini, di norme di
Legge e dei Regolamenti in materia istituzionale.
2) Gli atti di cui al precedente comma debbono essere motivati e sono adottati nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme
che regolano i procedimenti amministrativi.
3) In caso di assenza o impedimento del Presidente, colui che lo sostituisce, esercita
anche le funzioni di cui al presente articolo.
4) Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento
dei diretti interessati, sono stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento.
TITOLO III
LA PARTECIPAZIONE
CAPO I
FORME DI PARTECIPAZIONE
ART« 26
La partecipazione dei cittadini e delle libere forme associative
1) La partecipazione dei cittadini all'amministrazione si estrinseca attraverso le libere
forme associative degli stessi, che abbiano rilevanza in relazione alla loro effettiva
rappresentatività di interessi generali o diffusi, o direttamente.
2) Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali, quelle degli
esercenti arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali, agricole;
di volontaríato e di protezione handicaps; le associazioni sportive, del tempo libero,
della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola,
della cultura, le associazioni di giovani e di anziani ed ogni altra libera forma
associativa che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.
3) La partecipazione si estrinseca attraverso la presentazione di proposte, istanze,
petizioni al Presidente che le istruisce e le presenta al Comitato per i provvedimenti di
competenza che debbono essere adottati entro trenta giorni dalla loro presentazione. In
caso di risposta negativa, la stessa dovrà essere comunicata ai richiedenti nei successivi
venti giorni dalla adozione.
4) La partecipazione di singoli cittadini si esercita egualmente attraverso istanze,
petizioni e proposte che equalmente saranno presentate dal Presidente al Comitato per le
decisioni relative, da adottarsi con le medesime modalità.
ART. 27
La consultazione dei cittadini
1) Il Consiglìo di Amministrazione per propria iniziativa può deliberare la consultazione
preventiva dei cittadini o dì particolari categorie, su proposte che rivestono per gli
stessi diretto e rilevante interesse.
2) La consultazione può essere effettuata sia medìante l'indizione di assemblee dei
cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro
opinioni o proposte, sia con l'invio di questionari, nei quali venga richiesto, con
semplicità e chiarezza, l'espressione di pareri, opinioni e proposte, da restituire con le
modalità e nel termine in detti questionari indicati.
CAPO II
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 28
La partecipazione deì cittadini al procedimento amministrativo.
1) La partecipazione degli interessati nei procedimentí amministrativi relativi
all'adozione di atti che incidono su situazionì giuridiche soggettive è assicurata dalle
norme stabilite dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241, da quelle applicative previste dal
presente Statuto e da quelle operative previste dall'apposíto regolamento.
2) L'Amministrazione ha il dovere di concludere, neì termini di cui al successivo comma,
mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che
consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
3) L'Amministrazione determìna di norma, per ciascun tipo di procedimento, il termine
entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi e dai
regolamenti. I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del Comitato
Amministrativo e definitívamente stabiliti con il regolamento per il procedimento
amministrativo, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto. 1
termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'ístruttoria e
l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità
dell'unítà organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al
presente comma sono rese pubbliche dal Presidente con i mezzi più idonei per assicurarne
la conoscenza da parte dei cittadini.
ART. 29
Responsabilità del procedimento.
1) Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dall'Amminìstrazione, esclusi gli atti
normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei
presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2) Il Regolamento del procedimento amministrativo che verrà adottato, integra, con le
modalità applìcatíve, le disposizioni stabilite nei primi quattro capitoli della Legge
7/8/90, n. 241.
3) Il Regolamento e gli atti attuativi delle predetta Legge sono ispirati a realizzare la
più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati
portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli
organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati, per
determinare, nei casi possibili, gli accordi sui contenuti discrezionali del provvedimento
finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.
CAPO III
L'AZIONE POPOLARE
Art. 30
L'azione sostitutiva
1) Ciascun elettore ha il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano
all'Amministrazione innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che
l'Ammínistrazione non si attivi per la difesa dell'interesse legittimo dell'Ente.
2) L'Amministrazione, avuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a
verificare se sussistano motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela
dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge, verificando che l'attore non abbia
interesse diretto alla vertenza. Nel caso decida di assumere direttamente la tutela degli
interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli opportuni atti, ne dà
comunicazione all'interessato. In caso contrario, lo fa constatare a mezzo di proprio atto
deliberativo motivato.
CAPO IV
Il Diritto di accesso e di informazione del cittadino.
ART. 31
Pubblicità degli atti e delle informazioni.
1) Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza
dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
2) Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure,
sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardíno è
garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.
3) Il Comitato Amministrativo assicura ai cittadini il diritto di accedere alle
informazioni delle quali lo stesso è in possesso, reiatíve all'attività da esso svolta.
L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.
4) La pubblicazione degli atti ufficiali, delle deliberazioni e di ogni altro
provvedimento, viene effettuata all'albo pretorio con le modalità stabilite dal
regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più
ampia conoscenza degli atti predetti.
ART. 32
Il diritto di accesso agli atti amministrativi
ed alle strutture dell'Ente.
1) Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite
dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a
chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2)-Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento, e può essere
temporaneamente escluso per effetto di dichiarazione del Presidente, che ne vieta con
motivazione esplicita l'esibizione, quando la loro diffusione possa pregiudicare il
diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3) Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione
di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal
regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
4) il diritto di rilascio di copie amministrative è subordinato al rimborso del solo costo
di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
5) Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività
dell'Ammínístrazione, è assicurato l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento,
alle strutture ed agli uffici dell'Ente.
TITOLO IV
Ordinamento degli Uffici e del Personale.
CAPO I
Organizzazione degli Uffici e del Lavoro
ART. 33
Ordinamento degli uffici e del lavoro.
1) Gli Uffici sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità
ed assumono quali obbíettiví l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più
elevati livelli di produttìvità. Il personale agli stessi preposto opera con
professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali
criteri e principi, i dirigenti responsabili, coordinati dal Segretario, assicurano
l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima
semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impíego delle risorse con criteri di
razionalità ed economia.
2) L'ordinamento degli uffici è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile. Il
regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di
personale, definisce e prevede le modalità di assegnazione del personale.
3) La responsabilità dei dipendenti dell'Ente, è determinata dall'ambito della loro
autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita
rispetto agli obblighi di servizio. Si estende ad ogni atto e fatto compiuti quando il
comportamento tenuto dal dipendente nell'esercízío di pubbliche funzioni supera tali
limiti.
4) All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità
stabilite dal regolamento.
CAPO II
IL SEGRETARIO
ART. 34
Ruolo e funzioni
1) Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, dal quale
dipende funzionalmente, sovraintende all'esercizío delle funzioni dei dipendenti dei quali
coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione nel
perseguímento degli obiettivi e degli indirizzi espressi dagli organi elettivi.
2) E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporre al
Consiglio d'Amministrazione attivando i responsabili dei servizi ad esprimere i pareri e
le attestazioní prescritte dalla legge e completa l'istruttoria con il parere di
legittimità della proposta.
3) Assicura l'attuazione dei provvedímentì adottati dal Consiglio d'Amministrazíone e dal
Presidente disponendone l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle
deliberazioni.
4) Partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e della Giunta senza diritto di
voto, esprimendo se richiesto il suo parere in merito alla legittimità di proposte,
procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Assicura la redazione dei verbali
delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.
5) Esercita, oltre quelle previste dai precedenti comma, le altre funzioni stabilite dal
regolamento e in particolare le seguenti:
a) roga i contratti nell'interesse dell'Ente;
b) presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale;
e) assicura l'applicazione da parte degli Uffici e servizi delle norme Zzui provvedìaìenti e
procedimenti amministrativi;
d) adotta i provvedimenti organizzativi atti a garantire il diritto di accesso ai
cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le
norme del regolamento;
e) sovraíntende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed
il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
f) ha il potere di certificazione e di attestazione per gli atti previa
istanza degli interessati al Presidente;
g) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle
sue competenze, secondo il regolamento.
6) Il Segretario, per l'esercizio delle sue funzioni si avvale delle strutture, dei
servizi e del personale dell'Ente
.7) Le funzioni di Segretario dell'Ente possono essere affidate anche a personale esterno
non dipendente, avvalendosi di collaborazioni ad alto contenuto di professionalità. Il
provvedimento di incarico definisce la durata, il compenso e la collocazione
dell'incaricato a supporto della struttura dell'Ente.
ART. 35
La responsabilità del Segretario e dei funzionari.
1) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Comitato Amministrativo deve essere
richiesto parere, in ordine alla sola regolarità contabile e tecnica, rispettivamente del
dirigente responsabile,del servizio interessato e del dirigente responsabile di
ragioneria, nonchè del Segretario sotto il profilo della legittimità. Tali pareri sono
inseriti nella deliberazione.
2) Nel caso l'Ente temporalmente non abbia il dirigente o i dirigenti responsabili dei
servizi, il parere è espresso dal funzionario più anziano di grado immediatamente
inferiore, operante nella struttura. Ove anche questi manchini, i pareri sono espressi dal
Segretario secondo le sue competenze.
3) 1 soggetti di cui ai commi precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei
pareri espressi.
4) Il Segretario è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni
unitamente al funzionario preposto.
TITOLO V
1 SERVIZI PUBBLICI
CAPO i
Servizi Pubblici
ART. 36
1 servizi pubblici locali
1) L'Ente nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi
pubblici che abbiano per oggetto la realizzazione di fini sociali, economici e civili.
2) Tali servizi possono essere gestiti in economia, in concessione a terzi, a mezzo di
azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società di capitali.
3) Per la gestione dei servizi pubblici locali da parte dell'Amministrazione sarà
formulato apposito regolamento.
TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE TRA ENTI
CAPO i
CONVENZIONI E CONSORZI
ART. 37
Convenzioni e consorzi
1) L'Amminístrazione, al fine di conseguire obiettivi di rzionalità economica, per lo
svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi, può stipulare apposite
convenzioni con la Provincia, il Comune di Casaprota, altri comuni e Comunità Montane, o
con organi regionali ed aziende Municipalizzate.
2) La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta,
determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione.
3) Per la gestione associata di uno o più servizi, l'Amministrazione può altresi
costituire un Consorzio tra enti, secondo le norme previste dalla legge per le aziende
speciali, in quanto compatibili. Il Consiglio d'Amministrazione approva una convenzione
come sopra, unitamente allo statuto del consorzio. La composizione ed il funzionamento dei
consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio statuto.
CAPO II
ACCORDI DI PROGRAMMA
ART. 38
Accordi di programma
1) L'Amministrazione può concludere appositi accordì per la definizione e l'attuazione di
opere, di interventi o dì programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione
integrata di Comuni, Provincia, Regione e Comunità Montana, o di altri soggetti pubblici,
nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
TITOLO VII
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA. LA CONTABILITA'
CAPO i
LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
ART« 39
La gestione finanziaria e di bilancio.
1) La programmazione della attività dell'Amministrazione è correlata alle risorse
finanziarie che risultano acquísibili per realizzarla. Gli atti con i quali essa viene
definita sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e
programmatíca.
9) Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabilì di cui al precedente comma
sono deliberati entro i termini di legge, per l'anno successivo, osservando i principi
dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico~finanzíario.
3) L'Amministrazione attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali,
regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi
di investimento dell'ente.
4) Le risorse acquìsite mediante l'alíenazíone dei beni del patrimonio disponibile, non
destinate specificatamente ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del
programma di investimento, secondo le priorità nello stesso stabilite.
CAPO il
REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
ART. 40
Controllo finanziario e contabile
1) Di norma, il Consiglio d'Amminístrazione nomina un professionista iscritto all'Albo dei
dottori commerciali o dei ragionieri con funzioni di Revisore dei Conti.
2) Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni, non è r-evocabíle, salvo inadempienze, e
la rielezione è consentita per una sola volta.
3) In caso di necessità, potrà essere nominato tra i Consiglieri un collegio di revisori
composto da almeno tre membri.
ART. 41
Funzioni e responsabilità.
1) Il Revisore dei Conti adempie alle funzioni stabílite* dalla legge ed ad esso
attribuite e collabora con il Consiglio d'Amministrazíone nella sua funzione di controllo
ed indirizzo, segnalando in occasione del bilancio di previsione i contenuti dello stesso
ritenuti meritevoli di particolare esame; segnala e rileva aspetti e situazioni della
gestione economica, finanziaria e patrimoniale, capaci di incidere negativamente
sull'andamento della gestione; partecipa alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione,
senza diritto di vo'to, relative all'approvazione del bilancio preventivo, e del conto
consuntivo. Copia dell'ordíne del giorno delle sedute del Consiglio d'Amministrazione
dovrà essere inviata al Revisore dei Conti nei termini previstí per i Consiglieri.
2) il Revisore dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione e redige apposita relazione che accompagna la deliberazione di approvazione del
conto consuntivo, esprimendo rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore
c,~fficienza, produttività ed economicità della gestione.
3) Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio d'Amministrazione entro il 30 Giugno
dell'anno successivo.
CAPO III
LA CONSERVAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
ART. 42
La gestione del patrimonio.
1) Il Presidente ed il Comitato Amministrativo, secondo le rispettive competenze,
sovraintendono all'attività di conservazione e gestione del patrimonio dell'ente,
assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante
aggiornamento con tutte le variazioni intervenute per atti di gestione, nuove costruzioni
ed acquisizioni intervenute nel corso di ciascun esercizio.
2) Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari, e
quant'altro necessario per il corretto anadamento della gestione contabile nel rispetto
della legge.
3) 1 beni patrimonialí non possono essere concessi in comodato gratuito, salvo eventuali
deroghe documentate da motivi di interesse pubblico.
4) 1 beni patrímonìali disponibili, possono essere alienati quando la loro redditività
risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per
far fronte ad esigenze finanziarie straordinarie non altrimenti fronteggiabilì.
L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella dei
beni mobili con le modalità stabilite dal Regolamento.
CAPO IV
APPALTI E CONTRATTI
ART. 43
Procedure negozialí
1) L'Amministrazione provvede agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi,
agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla
propria attività, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla Legge, dallo Statuto e
dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2) La stipulazíone dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione
indicante:
a) il fine che con il contratto si intende per seguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente, ammesse
dalle disposizioni vigenti in materia ed i motivi che ne sono base.
3) L'Amministrazione si attiene ove necessario, alle procedure previste dalla normativa
della Comunità Economica Europea, recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico.
CAPO v
LA RESPONSABILITA'
ART. 44
La Responsabilità
1) Per gli Amministratori e per il personale dell'Ente si osservano le disposizioni
vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2) Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico o sia
incaricato della gestione dei beni dell'Amministrazione, nonchè coloro che si ingeriscono
negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della gestione e sono
soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste
dalle leggi vigenti.
3) L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La
responsabilità nei confronti degli amministratori nonchè dei dipendenti è personale è
personale e non si estende agli eredi.
CAPO VI
TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE
ART. 45
Tesoreria e riscossione delle entrate.
1) Il servizio di Tesoreria è di norma affidato ad un istituto di credito che disponga di
una sede operativa nella frazione.
2) La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e
massima quinquennale, rinnovabile.
3) Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza dell'Amministrazione
ed esegue il pagamento dei mandati nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi
di cassa disponibili o