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Statuto


UNIVERSITA' AGRARIA DI COLLELUNGO SABINO
Frazione del Comune di CASAPROTA (RI)
S T A T U T 0 U N I V E R 5 1 T A R 1 0

TITOLO 1
PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO
CAPO 1
LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO
ART. 1
La Comunità frazionale
1) L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità frazionale di Collelungo Sabino l'effettiva partecipazíone all'attività politica ed amministrativa della U.A. di Collelungo.
2) Nella cura degli interessi della popolazione amministrata gli organi dell'Universítà Agraria assicurano la promozione in senso generale dei valori culturali, sociali, economici e politici, nonchè di quelli che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinchè esso conservi nel processo di sviluppo e rinnovamento, ,i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.
3) Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità frazíonale, gli organi dell'U.A. curano, tutelano ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono tutte le iniziative necessarie per renderle ' fruibili dai cittadini, anche per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.
4) La comunità frazíonale esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano, le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dal presente Statuto e dalla Legge; le scelte con le quali cura i propri interessi fondamentali; gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni con cui persegue i propri fini.

ART« 2
L'autonomia
1) Dominio collettivo di Colle lungo di Collelungo gode dell'autonomia prevista dalla Legge, e tale autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i Regolamenti, dell'ordinamento generale dell'Amministrazione.
9) Della sua autonomia Dominio collettivo di Colle lungo si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alle quali provvede nel rispetto delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

ART. 3
Lo Statuto
1) Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio della autonomia normativa ed organizzativa del Dominio collettivo di Colle lungo nell'ambito dei principi fissati dalla Legge.
2) Lo Statuto, liberamente formato dagli organi elettivi costituisce la fonte normativa che determina l'ordinamento generale del Dominio collettivo di Colle lungo e ne indirizza e regolamenta i procedímentí e gli atti secondo il principio della legalità e della trasparenza.
3) Le funzioni degli organi elettivi e dell'organízzzione amministrativa sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti nell'ambito della Legge.
4) La conoscenza dello Statuto e dei Regolamenti da parte dei cittadini sarà curata nelle forme previste dal successivo titolo

CAPO II
L'UNIVERSITA' AGRARIA DI COLLELUNGO
ART. 4
Il ruolo
1) L'Amminístrazione esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento.
2) Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire nel loro complesso i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione per soddisfarli.
3) Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità e pari opportunità ai cittadini e per tutelare i diritti fondamentali ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità frazionale.
4) Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, sia per l'esercizio associato di funzioni e servizi con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nelle gestioni, sia per ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate, da parte del maggior numero possibile di cittadini, sia per rendere economico e perequato l'eventuale concorso finanziario richiesto per usufruire delle stesse realizzazioni.
5) Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni economiche, territoriali e sociali comuni, integrando la loro azione attraverso il confronto dei rispettivi programmi, rendendo armonico il processo complessivo di Sviluppo.
6) Promuove la realizzazione di livelli occupazionali, coopera con le altre realtà locali per eliminare la disoccupazione specie a livello frazionale.

ART. 5
Le funzioni
1) Dominio collettivo di Colle lungo di Collelungo, istituzione autonoma nell'ambito delle autonomie locali, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi precipui della comunità frazionale con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.
2) Dominio collettivo di Colle lungo cura gli interessi agricoli, zootecnici e di conservazione dei valori ambientali e naturalistici dell'intero territorio frazionale. In particolare rappresenta la totalità dei cittadini della frazione in materia di esercizio degli usi civici sui terreni di proprietà demaniale o soggetti ai sensi della Legge 16 Giugno 1927, n. 1766 e del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.
3) Nell'ambito delle proprie competenze cura la valorizzazione e la conservazione del patrimonio boschivo, promuovendo l'adozione delle moderne tecniche silvicole di coltivazione e rinnovamento anche ai fini dello sviluppo dell'occupazione e dell'imprenditoria locale e per la utilizzazione anche turistica del patrimonio boschivo.
4) E' direttamente interessata alla difesa del suolo, alla regolazione dei corsi d'acqua, e per tale materia, come per le altre, partecipa in collaborazione con il Comune di Casaprota, la Provincia, la Comunità Montana del Turano, sulla base di specifici programmi, alle attività connesse.
5) La eventuale gestione di tali attività ed opere, avviene attraverso le forme previste per i servizi pubblici dalla Legge 8.6.1990, n. 142.
6) 1 terreni di uso civico costituenti tra l'altro il patrimonio dell'Ente, sono aperti all'uso di tutti i cittadini della frazione, in conformità delle leggi e dei regolamenti. Le condizioni di accesso al godimento collettivo dei beni e le modalità del godimento medesimo saranno stabilite da apposito regolamento.

ART. 6
Gli utenti
All'esercìzio dell'uso civico sul territorio di competenza del Dominio collettivo di Colle lungo di Collelungo hanno diritto:
~ i cittadini naturali di Collelungo;
~ coloro che vi risiedono stabilmente esercitando perciò il diritto di voto nelle sezioni elettorali della frazione.

ART. 7
L'attività amministrativa
1) L'attività amministrativa dell'Ente deve essere informata ai principi della partecipazione, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti.
2) Tale attività viene regolata da apposite norme del presente Statuto e dai regolamenti, in attuazione delle norme stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 8
Caratteristiche costitutive
1) 1 confini geografici che delimitano la superficie dei territorio attribuito all'Ente, definiscono la circoscrizione sulla quale la stessa esercita le sue funzioni ed i suoi poteri. Essi sono costituiti dal territorio della frazione di Collelungo e confinano con il residuo territorio del Comune di Casaprota, Poggio S. Lorenzo, Montenero e Frasso.

ART. 9
Sede e segni distintivi
1) La Sede dell'Ente è posta in Collelungo S., Via della Parrocchia n. 3 e può essere modificata solo con atto del Consiglio d'Amministrazione.
2) Dominio collettivo di Colle lungo ha un proprio stemma rappresentato da l'effige di S. Clemente con ancora inserita in ellisse e con le seguenti parole scritte circoscritte Vatrono di Collelungo".

CAPO III
LA POTESTA' REGOLAMENTARE
ART. 10
I regolamenti
1) 1 regolamenti costituiscono atti fondamentali dell'Ente, e sono formati ed approvati dal Consiglio dì Amministrazione al quale spetta la competenza esclusiva di modificarlì od abrogarli. Nel caso di abrogazione deve essere contestuale l'approvazione del nuovo regolamento.
2) La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e nell'ambito delle leggi e dello statuto, ed i regolamenti devono essere coordinati tra loro.
3) 1 regolamenti, una volta esecutivo l'atto che li approva, sono pubblicati per quindici giorni all'albo dell'Ente, ed entrano in, vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

TITOLO II
ELEZIONI ED ORGANI ELETTIVI
CAPO i
ORDINAMENTO
ART» Il
Norme generali
1) Sono organi del Dominio collettivo di Colle lungo di Collelungo S. il Consiglio di Amministrazione, la Giunta Esecutiva ed il Presidente.
2) Spettano agli organi suddetti le funzioni di rappresentanza della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dalla legge e dallo statuto.
3) La legge e lo statuto -regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra organi per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della comunità.

ART. 12
Elezioni
1) Le elezioni per il rinnovo del Presidente del Consiglio d'Amministrazione si svolgono a norma della Legge elettorale vigente per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (legge 81/93 e successive modifiche ed integrazíonì) e sono indette con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio. la data di svolgimento delle elezioni è fissata con apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
2) L'elettorato attivo è concesso a tutti gli utenti di cui all'art. 6 dello Statuto iscritti nelle liste elettorali della Frazione di Collelungo e del Comune di Casaprota, aggiornate alla data delle elezioni.
3) Sono eleggibili a Presidente e Consiglieri del Dominio collettivo di Colle lungo (utenti di cui all'art. 6 dello Statuto ìscrittì nelle liste elettorali).

CAPO II
IL CONSIGLIO DI AMMINISTARZIONE
Art. 13
Ruolo del Consiglio di Amministrazione
il Consiglio di Amministrazione è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità frazionale dalla quale è eletto.
2) Spetta al Consiglio di Amministrazione di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire in relazione ad essi gli indirizzi che guidano e coordinano l'attività dell'amministrazione e gestione operativa.
3) Le attríbuzioni generali del Consiglio di Amministrazione sono esercitate nelle forme previste dal presente statuto. Il Consiglio è composto da 12 membri e ha una durata di anni quattrosono stabiliti e regolati dalla Legge, continua, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli attì urgenti ed ímprorogabili, fino alla proclamazione dei nuovi eletti.
4) Il Consiglio di Amministrazione determina l'iD'dírizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

ART. 14
Competenze
1) il Consiglio di Amministrazione ha competenza riguardo i seguenti atti: a) lo statuto, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi; b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi di opere pubbliche, i bilanci e le relative variazioni, i conti consuntivi; c) la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale, le piante organiche e le relative variazioni; d) le convenzioni e la costituzione di forme associative e le loro modificazioni; e) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione a società di capitale, l'affidamento di attività e servizi mediante concessione; f) la contrazione di mutui, le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi. le locazioni di immobili, la sommínistrazione e fornitura di beni e servizi; g) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni; h) la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso enti,,aziende, istituzioni ed organismi di competenza dell'ente od ai quali esso partecipa. Tali nomine debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta o dal termine di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell'art. 36, comma V, della Legge 142/90.

ART. 15
Giunta d'Amministrazione
1) La Giunta è l'organo di governo del Dominio collettivo di Colle lungo.
2) impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3) Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggíungímento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio d'Amministrazione.
4) Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio di Amministrazione.

ART.16
Elezione e prerogative.
1) La Giunta è nominata dal Presidente nei termini e con le modalità stabilite dalla Legge, in occasione della presentazione di un documento programmatico alla prima adunanza del Consiglio dopo l'elezione.
2) Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo Status del componenti l'Organo e gli Istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge.
3) oltre ai casi di incompatibilità previstí al comma 2, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.
4) Il Presidente e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

ART. 17
Composizione.
1) La Giunta è composta dal Presidente e da n. 2 Assessori, di cui esso é, altresi, Vice Presidente.
2) I due Assessori potranno essere nominati tra cittadini non Consiglieri, purchè eleggibíli ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.
3) Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

ART. 18
Funzionamento della Giunta.
1) La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2) Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa;

ART. 19
Attribuzioni.
1) Alla Giunta compete l'adozione di tutti gli atti di Amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonchè di tutti gli atti che per la loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.
2) La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indìca lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici neìl'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuìte dalla Legge e dallo Statuto.
3) La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzione di Governo: a) propone al Consìglio i Regolamenti. b) approva progetti, programmi esecutìvi, disegni attuatìvi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Presidente o al Segretario. e) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio; d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli Organi di partecipazione; e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle ,tariffe; f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate; 9) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commìssione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale non riservati al altri organi; h) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone; i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni; 1) autorizza il Presidente a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazìonì; M) fissa la data di convocazione per i referendum consultivi e costituisce l'Ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento; n) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine dì determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale; o) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto al altro Organo; p) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio; q) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.
3) La Giunta, altresì, nell'esercizío di attribuzioni organizzatorie: a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente. b) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standars ed i carichi funzionali dì lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario; c) determina i misuratori ed i modelli di rìlevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il Revisore del conto.

ART. 20
Prerogatìve e compiti dei Consiglieri
1) 1 Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione.
2) 1 Consiglierì rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di voto e dì opinione. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Comitato.
3) ogni Consigliere con la procedura stabilita dal regolamento ha diritto di: - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Comitato; - presentare all'esame del Comitato interrogazioni, mozioni, proposte di risoluzione.
4) ogni Consigliere con le modalità stabilite dal regolamento ha diritto di ottenere: ~ dagli Uffici tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato; - dal Segretario copie di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spese. Il Consigliere ha l'obbligo di conservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla Legge.
5) Le dimissioni dalla carica sono i presentate dai Consiglieri al Presidente, per iscritto e vengono inserite nell'ordine dei giorno della prima adunanza del Comitato.
6) I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio di Amministrazione, continuano ad esercitare gli eventuali incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
. 7) 1 Consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nelle forme previste dal regolamento.

ART. 21
Norme generali di funzionamento
1) Le norme generali di funzionamento del Consiglio di Amministrazione e della Giunta sono stabilite dal regolamento secondo quanto dispone il presente Statuto.
2) il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o dal suo sostituto, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.
3) La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene fatta dal Presidente con avvisi scritti, da far pervenire al domicilio, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4) L'avviso per le sedute ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata.
5) il Consiglio di Amministrazione è convocato d'urgenza, quando vi siano motivi urgenti ed indilazionabili, nel qual caso l'avviso, con il relativo elenco, può pervenire 24 ore prima della data fissata.
6) ogni deliberazione si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza dei voti. Le votazione sono effettuate di norma con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate alle deliberazioni concernenti persone.
7) Le sedute del Consiglio di Amministrazione, sono pubbliche salvo nei casi in cui, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

CAPO III
IL PRESIDENTE
ART. 22
Ruolo e funzioni
1) il Presidente è ilCapo dell'Ammìnistrazione ed in tale veste rappresenta la comunità. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e fissandone l'ordine del giorno, nomina il Vice Presidente e la Giunta di Amministrazione.
2) Quale Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'ínterprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con la collaborazione del Segretario.
3) Il Presidente è garante del rispetto della Legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti.

ART. 23
Rappresentanza e coordinamento
Il Presidente rappresenta Dominio collettivo di Colle lungo di Collelungo in tutti gli atti di rilevanza esterna e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi come attore o convenuto.
2) Coordina l'attività dell'Amministrazíone ed impartisce direttive al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla gestione amministrativa.

ART. 24
Il Vice Presidente
1) Il Vice Presidente è nominato dal Presidente fra gli Assessori con espressa indicazione e qualificazione; sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamenti.
2 ) Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni il Consigliere più anziano di età.

ART. 25
Poteri di ordinanza
1) Il Presidente quale capo dell'Amministrazione, ha il potere di emettere ordinanze, decreti, autorizzazioni per disporre l'osservanza da parte dei cittadini, di norme di Legge e dei Regolamenti in materia istituzionale.
2) Gli atti di cui al precedente comma debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.
3) In caso di assenza o impedimento del Presidente, colui che lo sostituisce, esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
4) Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati, sono stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento.

TITOLO III
LA PARTECIPAZIONE
CAPO I
FORME DI PARTECIPAZIONE
ART« 26
La partecipazione dei cittadini e delle libere forme associative
1) La partecipazione dei cittadini all'amministrazione si estrinseca attraverso le libere forme associative degli stessi, che abbiano rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi, o direttamente.
2) Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali, quelle degli esercenti arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali, agricole; di volontaríato e di protezione handicaps; le associazioni sportive, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, le associazioni di giovani e di anziani ed ogni altra libera forma associativa che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.
3) La partecipazione si estrinseca attraverso la presentazione di proposte, istanze, petizioni al Presidente che le istruisce e le presenta al Comitato per i provvedimenti di competenza che debbono essere adottati entro trenta giorni dalla loro presentazione. In caso di risposta negativa, la stessa dovrà essere comunicata ai richiedenti nei successivi venti giorni dalla adozione.
4) La partecipazione di singoli cittadini si esercita egualmente attraverso istanze, petizioni e proposte che equalmente saranno presentate dal Presidente al Comitato per le decisioni relative, da adottarsi con le medesime modalità.

ART. 27
La consultazione dei cittadini
1) Il Consiglìo di Amministrazione per propria iniziativa può deliberare la consultazione preventiva dei cittadini o dì particolari categorie, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2) La consultazione può essere effettuata sia medìante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio di questionari, nei quali venga richiesto, con semplicità e chiarezza, l'espressione di pareri, opinioni e proposte, da restituire con le modalità e nel termine in detti questionari indicati.

CAPO II
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 28
La partecipazione deì cittadini al procedimento amministrativo.
1) La partecipazione degli interessati nei procedimentí amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazionì giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative previste dall'apposíto regolamento.
2) L'Amministrazione ha il dovere di concludere, neì termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
3) L'Amministrazione determìna di norma, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi e dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del Comitato Amministrativo e definitívamente stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto. 1 termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'ístruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unítà organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Presidente con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte dei cittadini.

ART. 29
Responsabilità del procedimento.
1) Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dall'Amminìstrazione, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2) Il Regolamento del procedimento amministrativo che verrà adottato, integra, con le modalità applìcatíve, le disposizioni stabilite nei primi quattro capitoli della Legge 7/8/90, n. 241.
3) Il Regolamento e gli atti attuativi delle predetta Legge sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati, per determinare, nei casi possibili, gli accordi sui contenuti discrezionali del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

CAPO III
L'AZIONE POPOLARE
Art. 30
L'azione sostitutiva
1) Ciascun elettore ha il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano all'Amministrazione innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che l'Ammínistrazione non si attivi per la difesa dell'interesse legittimo dell'Ente.
2) L'Amministrazione, avuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistano motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge, verificando che l'attore non abbia interesse diretto alla vertenza. Nel caso decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli opportuni atti, ne dà comunicazione all'interessato. In caso contrario, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

CAPO IV
Il Diritto di accesso e di informazione del cittadino.
ART. 31
Pubblicità degli atti e delle informazioni.
1) Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
2) Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardíno è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.
3) Il Comitato Amministrativo assicura ai cittadini il diritto di accedere alle informazioni delle quali lo stesso è in possesso, reiatíve all'attività da esso svolta. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.
4) La pubblicazione degli atti ufficiali, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento, viene effettuata all'albo pretorio con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti.

ART. 32
Il diritto di accesso agli atti amministrativi
ed alle strutture dell'Ente.
1) Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2)-Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento, e può essere temporaneamente escluso per effetto di dichiarazione del Presidente, che ne vieta con motivazione esplicita l'esibizione, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3) Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
4) il diritto di rilascio di copie amministrative è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
5) Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ammínístrazione, è assicurato l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed agli uffici dell'Ente.

TITOLO IV
Ordinamento degli Uffici e del Personale.
CAPO I
Organizzazione degli Uffici e del Lavoro
ART. 33
Ordinamento degli uffici e del lavoro.
1) Gli Uffici sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obbíettiví l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttìvità. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi, i dirigenti responsabili, coordinati dal Segretario, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impíego delle risorse con criteri di razionalità ed economia.
2) L'ordinamento degli uffici è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce e prevede le modalità di assegnazione del personale.
3) La responsabilità dei dipendenti dell'Ente, è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio. Si estende ad ogni atto e fatto compiuti quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercízío di pubbliche funzioni supera tali limiti.
4) All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO II
IL SEGRETARIO
ART. 34
Ruolo e funzioni
1) Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, dal quale dipende funzionalmente, sovraintende all'esercizío delle funzioni dei dipendenti dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione nel perseguímento degli obiettivi e degli indirizzi espressi dagli organi elettivi.
2) E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione attivando i responsabili dei servizi ad esprimere i pareri e le attestazioní prescritte dalla legge e completa l'istruttoria con il parere di legittimità della proposta.
3) Assicura l'attuazione dei provvedímentì adottati dal Consiglio d'Amministrazíone e dal Presidente disponendone l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni.
4) Partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e della Giunta senza diritto di voto, esprimendo se richiesto il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Assicura la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.
5) Esercita, oltre quelle previste dai precedenti comma, le altre funzioni stabilite dal regolamento e in particolare le seguenti:
a) roga i contratti nell'interesse dell'Ente;
b) presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale;
e) assicura l'applicazione da parte degli Uffici e servizi delle norme Zzui provvedìaìenti e procedimenti amministrativi;
d) adotta i provvedimenti organizzativi atti a garantire il diritto di accesso ai cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;
e) sovraíntende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
f) ha il potere di certificazione e di attestazione per gli atti previa istanza degli interessati al Presidente;
g) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento.
6) Il Segretario, per l'esercizio delle sue funzioni si avvale delle strutture, dei servizi e del personale dell'Ente
.7) Le funzioni di Segretario dell'Ente possono essere affidate anche a personale esterno non dipendente, avvalendosi di collaborazioni ad alto contenuto di professionalità. Il provvedimento di incarico definisce la durata, il compenso e la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'Ente.

ART. 35
La responsabilità del Segretario e dei funzionari.
1) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Comitato Amministrativo deve essere richiesto parere, in ordine alla sola regolarità contabile e tecnica, rispettivamente del dirigente responsabile,del servizio interessato e del dirigente responsabile di ragioneria, nonchè del Segretario sotto il profilo della legittimità. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.
2) Nel caso l'Ente temporalmente non abbia il dirigente o i dirigenti responsabili dei servizi, il parere è espresso dal funzionario più anziano di grado immediatamente inferiore, operante nella struttura. Ove anche questi manchini, i pareri sono espressi dal Segretario secondo le sue competenze.
3) 1 soggetti di cui ai commi precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4) Il Segretario è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni unitamente al funzionario preposto.

TITOLO V
1 SERVIZI PUBBLICI
CAPO i
Servizi Pubblici
ART. 36
1 servizi pubblici locali
1) L'Ente nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la realizzazione di fini sociali, economici e civili.
2) Tali servizi possono essere gestiti in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società di capitali.
3) Per la gestione dei servizi pubblici locali da parte dell'Amministrazione sarà formulato apposito regolamento.

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE TRA ENTI
CAPO i
CONVENZIONI E CONSORZI
ART. 37
Convenzioni e consorzi
1) L'Amminístrazione, al fine di conseguire obiettivi di rzionalità economica, per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi, può stipulare apposite convenzioni con la Provincia, il Comune di Casaprota, altri comuni e Comunità Montane, o con organi regionali ed aziende Municipalizzate.
2) La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione.
3) Per la gestione associata di uno o più servizi, l'Amministrazione può altresi costituire un Consorzio tra enti, secondo le norme previste dalla legge per le aziende speciali, in quanto compatibili. Il Consiglio d'Amministrazione approva una convenzione come sopra, unitamente allo statuto del consorzio. La composizione ed il funzionamento dei consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio statuto.

CAPO II
ACCORDI DI PROGRAMMA
ART. 38
Accordi di programma
1) L'Amministrazione può concludere appositi accordì per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o dì programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata di Comuni, Provincia, Regione e Comunità Montana, o di altri soggetti pubblici, nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
TITOLO VII
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA. LA CONTABILITA'
CAPO i
LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
ART« 39
La gestione finanziaria e di bilancio.
1) La programmazione della attività dell'Amministrazione è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquísibili per realizzarla. Gli atti con i quali essa viene definita sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatíca.
9) Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabilì di cui al precedente comma sono deliberati entro i termini di legge, per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico~finanzíario.
3) L'Amministrazione attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento dell'ente.
4) Le risorse acquìsite mediante l'alíenazíone dei beni del patrimonio disponibile, non destinate specificatamente ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimento, secondo le priorità nello stesso stabilite.
CAPO il

REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
ART. 40
Controllo finanziario e contabile
1) Di norma, il Consiglio d'Amminístrazione nomina un professionista iscritto all'Albo dei dottori commerciali o dei ragionieri con funzioni di Revisore dei Conti.
2) Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni, non è r-evocabíle, salvo inadempienze, e la rielezione è consentita per una sola volta.
3) In caso di necessità, potrà essere nominato tra i Consiglieri un collegio di revisori composto da almeno tre membri.
ART. 41
Funzioni e responsabilità.
1) Il Revisore dei Conti adempie alle funzioni stabílite* dalla legge ed ad esso attribuite e collabora con il Consiglio d'Amministrazíone nella sua funzione di controllo ed indirizzo, segnalando in occasione del bilancio di previsione i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame; segnala e rileva aspetti e situazioni della gestione economica, finanziaria e patrimoniale, capaci di incidere negativamente sull'andamento della gestione; partecipa alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione, senza diritto di vo'to, relative all'approvazione del bilancio preventivo, e del conto consuntivo. Copia dell'ordíne del giorno delle sedute del Consiglio d'Amministrazione dovrà essere inviata al Revisore dei Conti nei termini previstí per i Consiglieri.
2) il Revisore dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione che accompagna la deliberazione di approvazione del conto consuntivo, esprimendo rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore c,~fficienza, produttività ed economicità della gestione.
3) Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio d'Amministrazione entro il 30 Giugno dell'anno successivo.
CAPO III

LA CONSERVAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
ART. 42
La gestione del patrimonio.
1) Il Presidente ed il Comitato Amministrativo, secondo le rispettive competenze, sovraintendono all'attività di conservazione e gestione del patrimonio dell'ente, assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento con tutte le variazioni intervenute per atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni intervenute nel corso di ciascun esercizio.
2) Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari, e quant'altro necessario per il corretto anadamento della gestione contabile nel rispetto della legge.
3) 1 beni patrimonialí non possono essere concessi in comodato gratuito, salvo eventuali deroghe documentate da motivi di interesse pubblico.
4) 1 beni patrímonìali disponibili, possono essere alienati quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte ad esigenze finanziarie straordinarie non altrimenti fronteggiabilì. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella dei beni mobili con le modalità stabilite dal Regolamento.

CAPO IV
APPALTI E CONTRATTI
ART. 43
Procedure negozialí
1) L'Amministrazione provvede agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2) La stipulazíone dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:
a) il fine che con il contratto si intende per seguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia ed i motivi che ne sono base.
3) L'Amministrazione si attiene ove necessario, alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea, recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico.

CAPO v
LA RESPONSABILITA'
ART. 44
La Responsabilità
1) Per gli Amministratori e per il personale dell'Ente si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2) Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni dell'Amministrazione, nonchè coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3) L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori nonchè dei dipendenti è personale è personale e non si estende agli eredi.

CAPO VI
TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE
ART. 45
Tesoreria e riscossione delle entrate.
1) Il servizio di Tesoreria è di norma affidato ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nella frazione.
2) La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.
3) Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza dell'Amministrazione ed esegue il pagamento dei mandati nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o